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Gli effetti immediati del Decreto “Sblocca Cantieri” sulle gare di servizi e forniture sanitarie

Testo a cura di Jacopo Recla, Partner, Responsabile Dipartimento Appalti pubblici, Studio Legale Bertacco Recla e docente al corso "Sblocca cantieri in sanità"

21 Maggio 2019 News

Gli effetti immediati del Decreto “Sblocca Cantieri” sulle gare di servizi e forniture sanitarie: i criteri di aggiudicazione per i sotto-soglia, il subappalto, i motivi di esclusione, l’anticipazione del prezzo e le altre modifiche.

Testo a cura di Jacopo Recla, Partner, Responsabile Dipartimento Appalti pubblici, Studio Legale Bertacco Recla e docente al corso "Sblocca cantieri in sanità"

In data 19 aprile 2019 è entrato in vigore il DL 32/2019, cd. “Sblocca cantieri” che introduce importanti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici e che si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati, o gli inviti sono stati inviati, dopo il 19 aprile 2019.

Le principali novità hanno effetti immediati anche sulle procedure di gara di servizi e forniture sanitarie, e dunque un altrettanto immediato impatto sulle modalità di formulazione delle offerte e sulla strategia da adottare.

In primo luogo in relazione agli affidamenti sotto-soglia (inferiori a 221.000 Euro), viene radicalmente modificata l’impostazione della scelta del criterio di aggiudicazione, dando prevalenza al criterio del minor prezzo anziché all’offerta economicamente più vantaggiosa (nella quale viene in ogni caso abrogato il tetto massimo del 30% per il prezzo).

Le novità relative ai motivi di esclusione portano a dover modificare le dichiarazioni da rendere in gara e a valutare con attenzione le nuove ipotesi di esclusione come quella per il mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche se “non definitivamente accertati”.

Il Decreto introduce inoltre radicali modifiche alla disciplina del subappalto, amplia l’ambito di applicazione dell’anticipazione del 20% del prezzo e modifica i criteri per l'individuazione delle offerte anomale. Altrettanto rilevanti sono anche le disposizioni che consentono di valutare le offerte prima di verificare la sussistenza dei requisiti dei concorrenti, di sostituire in alcuni casi il DGUE e di nominare Commissari di gara interni in caso di indisponibilità di iscritti nell'albo ANAC.

In termini più generali, si segnala che verrà approvato un Regolamento Unico in sostituzione di alcune Linee Guida ANAC ed è stato abrogato l’obbligo di impugnazione delle ammissioni di terzi entro 30 giorni dalla conoscenza e i relativi obblighi di comunicazione e pubblicità.

Il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro il 17 giugno 2019 e in fase di conversione alcune delle previsioni sopra indicate potrebbero quindi essere modificate o non essere confermate.